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REGIO DECRETO 31 dicembre 1864, n. 2107

Contenente limitazioni circa le indennità di rappresentanza da accordarsi ai Prefetti delle Provincie del Regno. (064U2107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1865
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge del 9 ottobre 1861, n.° 249, ed il R. Decreto  della
stessa data, n.° 250, col quale vengono concesse  e  ripartite  annue
indennita' di rappresentanza a tutti i Prefetti del Regno; 
 
  Viste le leggi del 28 giugno 1863 e 25 luglio 1864, con le quali fu
approvato il bilancio dello  Stato  per  l'anno  spirante  giusta  le
osservazioni, norme e riduzioni apportate dal Parlamento; 
 
  Considerata la necessita' di stabilire un sistema circa le spese  e
gli assegni di rappresentanza; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo risoluto di decretare: 
 
                               Art. 1. 
 
  Un'annua indennita'  di  rappresentanza  sara'  accordata  ai  soli
Prefetti delle Provincie di Napoli, Torino, Palermo, Milano, Genova e
Firenze nelle proporzioni seguenti: 
 
      Napoli annue lire 60,000. 
 
      Torino     id.    40,000 a datare dal 1.° luglio p. v. 
 
      Palermo    id.    30,000. 
 
      Milano     id.    25,000. 
 
      Genova     id.    20,000. 
 
      Firenze    id.    10,000 a datare dal 1.° luglio p. v.