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REGIO DECRETO 6 dicembre 1863, n. 1572

Col quale l'Archivista del Grande Archivio di Napoli, e quelli degli Archivi Provinciali delle Provincie Napolitane sono incaricati della formazione delle copie delle sentenze e delle deliberazioni dei Collegi giudiziari che debbono servire per copie esecutive. (063U1572)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-1864
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'articolo  11  del  regolamento  approvato  con  Decreto  3
febbraio 1852, n.° 2817, per la trasmissione nel Grande  Archivio  di
Napoli, e negli Archivi provinciali delle carte giudiziarie; 
 
  Considerato che  il  trasporto  nelle  Segreterie  giudiziarie  dei
volumi  contenenti  gli  originali  delle   sentenze   e   di   altri
provvedimenti gia' depositati negli Archivi suddetti, quando  occorre
di spedirne le copie in forma esecutiva, e' causa di gravi pericoli e
di danni che conviene evitare; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  Guardasigilli  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti, di concerto con quello dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'Archivista del Grande Archivio di Napoli, e gli Archivisti  degli
Archivi provinciali delle Provincie Napolitane  faranno  essi  stessi
anche le copie delle  sentenze  e  delle  deliberazioni  dei  Collegi
giudiziari  che  debbono  servire  per  copie  esecutive,  salvo   ai
Segretari della Corte, del Tribunale, o della Giudicatura da  cui  la
sentenza venne profferita di apporvi la forma esecutiva. 
 
  Le anzidette copie saranno autenticate dall'Archivista, o da chi ne
fa le veci, e trasmesse  in  via  ufficiale  alle  Cancellerie  delle
rispettive Corti, Tribunali, o Giudicature da cui furono le  sentenze
pronunciate. 
 
  I Cancellieri poi annoteranno in apposito registro le  copie,  alle
quali venne da essi apposta la forma esecutiva. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 6 dicembre 1863. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 15 dicembre 1863 
 
    Reg.° 27 Atti del Governo a c. 70. Ayres. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli. 
 
                                                        G. Pisanelli.