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REGIO DECRETO 21 dicembre 1862, n. 1051

Che destina il Presidente della Camera di disciplina dei Procuratori presso il Tribunale di Circondario in Reggio nell'Emilia, ed un Avvocato esercente nella città stessa a far parte della Congregazione generale d'archivio ivi stabilita. (062U1051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-1-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'art.  33  del  regolamento  sopra   gli   Archivi   e   le
Congregazioni generali d'archivio in data 14 settembre  1815  vigente
nelle Provincie Modenesi, col quale sono destinati a  far  parte  del
personale delle Congregazioni suddette  il  Priore  pro  tempore  del
Collegio  dei  Causidici  e  Procuratori  e  il   Giudice   ordinario
d'Autorita', al quale venne dappoi sostituito il Sindaco del Collegio
suddetto  per  essere   venuta   meno   detta   carica   in   seguito
all'attuazione delle nuove leggi giudiziarie in quelle Provincie; 
 
  Ritenuto  che  coll'istituzione  della  Camera  di  disciplina  dei
Procuratori presso il Tribunale di Circondario in Reggio nell'Emilia,
ha  cessato  di  esistere  il   suddetto   Collegio   dei   Causidici
Procuratori; 
 
  Considerando essere necessario designare  le  persone  che  debbono
compiere il numero dei membri della Congregazione generale d'archivio
nella Provincia di Reggio nell'Emilia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il Presidente della Camera di disciplina dei Procuratori presso  il
Tribunale  di  Circondario  in  Reggio  nell'Emilia,  e  un  Avvocato
esercente nella  citta'  stessa  faranno  parte  della  Congregazione
generale d'Archivio in detto luogo,  in  surrogazione  il  primo  del
Priore pro tempore del cessato Collegio dei Causidici, il secondo del
Sindaco del Collegio stesso. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 21 dicembre 1862. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 24 dicembre 1862 
 
    Reg.° 21 Atti del Governo a c. 255. Wehrlin. 
 
   Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli. 
 
                                                        G. Pisanelli.