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REGIO DECRETO 22 dicembre 1861, n. 393

Per l'assegnamento di somme sulla Tesoreria centrale pel servizio ed estinzione di rendite inscritte a favore di titolari di piazze privilegiate. (061U0393)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 25-1-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 3 maggio  1857  sullo  svincolamento  delle  piazze
privilegiate; 
 
  Veduti i Decreti Reali 3 maggio 1857 e 23 aprile 1858  emanati  per
l'esecuzione di quella legge; 
 
  Ritenuto che  nel  2.°  semestre  1861  sono  state  inscritte  sul
Registro del Debito redimibile 5. p. % 2-16 giugno 1849 tante rendite
per la complessiva somma di L. 342. 87 a favore di titolari di piazze
privilegiate, liquidate con decorrenza dal  1.°  luglio  1861;  oltre
agli interessi anteriori dal giorno dell'assegno a termini  dell'art.
7 della legge 3 maggio 1857, cioe' dal 27 febbraio del predetto  anno
1861, pagabili ai titolari con buoni separati, giusta  l'art.  6  del
sovracitato R. Decreto 23 aprile 1858; 
 
  Che  percio'  occorre  provvedere  per  l'assegnazione  dei   fondi
necessari pel servizio di quelle rendite e della estinzione relativa; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Pel servizio delle rendite redimibili 5  p.  %  inscritte  nel  2.°
semestre 1861 sul Registro del Debito 12-16 giugno 1849 a favore  dei
titolari di piazze privilegiate, liquidate a seguito  della  legge  3
maggio 1857, e pel servizio dell'estinzione delle  rendite  medesime,
e' fatto sulla Tesoreria Centrale del Regno,  incominciando  dal  1.°
luglio 1861  l'annuo  assegnamento  di  lire  quattrocento  undici  e
centesimi quarantaquattro, ripartibili come infra: 
 
  pel servizio della rendita . . . . . . . . . . . . L. 342.87 
  pel servizio dell'estinzione in ragione dell'1 
    p. % del capitale nominale della rendita . . . . »   68.57 
                                                    ----------- 
                                                     L. 411.44