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REGIO DECRETO 8 gennaio 1899, n. V (5)

Che stabilisce i nuovi moduli per le situazioni mensili per gli istituti di credito. (9900005R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1899
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-2-1899

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 177 del codice di commercio;
Veduti gli art. 52 e 62 del regolamento approvato con regio decreto del 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª);
Veduto il regio decreto 18 dicembre 1884, n. 1522 (serie 3ª, parte supplementare);

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il tribunale e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio la loro situazione mensile secondo gli uniti modelli, visti d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Il modello segnato con la lettera A dovrà usarsi dalle società per azioni, quello segnato con la lettera B dalle società a responsabilità illimitata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1899.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 24 gennaio 1899.

Reg. 218. Atti del Governo a f. 109. F. Rostagno.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO APRILE.

A. Fortis.