stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 settembre 1898, n. CCXCVIII (298)

Con cui gli ispettori demaniali incaricati di verificazioni di uffizi e di altre operazioni fuori del rispettivo circolo, continueranno a percepire le indennità assegnate al circolo stesso per spese di giro, anche durante il tempo della missione, verso deduzione della corrispondente quota nelle tabelle della indennità di viaggio e di soggiorno. (9800298R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-5-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))