REGIO DECRETO
25
settembre
1898, n. CCXCVIII
(298)
Con cui gli ispettori demaniali incaricati di verificazioni di uffizi
e di altre operazioni fuori del rispettivo circolo, continueranno a
percepire le indennità assegnate al circolo stesso per spese di
giro, anche durante il tempo della missione, verso deduzione della
corrispondente quota nelle tabelle della indennità di viaggio e di
soggiorno. (9800298R)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1898
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)