Col quale è data facoltà al comune di Chieti di mantenere per il
corrente anno nell'applicazione della tassa di famiglia il limite
massimo di lire cinquecento (L. 500). (9800016R)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1898
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)