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REGIO DECRETO 30 gennaio 1898, n. XVI (16)

Col quale è data facoltà al comune di Chieti di mantenere per il corrente anno nell'applicazione della tassa di famiglia il limite massimo di lire cinquecento (L. 500). (9800016R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))