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REGIO DECRETO 21 marzo 1897, n. CXXXI (131)

Che autorizza il credito fondiario della cassa di risparmio di Milano ad istituire agenzie in 12 provincie del Regno. (9700131R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal:  29-5-1897 al: 8-5-2025
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni prese dalla commissione centrale di beneficenza di Milano il giorno 16 novembre 1896 e dal comitato esecutivo per il credito fondiario della cassa di risparmio di Milano il giorno 27 febbraio 1897;
Veduti l'art. 3 della legge (testo unico) sul credito fondiario, approvato con regio, decreto 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3a) ed i regi decreti 1° agosto 1891, numero CCXXCIX, e 30 luglio 1896, n. 378;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Il credito fondiario della cassa di risparmio di Milano è autorizzato ad istituire agenzie, affidandone il servizio alle sedi e succursali della Banca d' Italia, nelle provincie di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Modena, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Reggio Emilia e Siena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia. mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1897.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 10 magg'o 1897.

Reg. 210. Atti del Governo a f. 118. G. Cappiello.

Luogo del Sigillo. v. il Guartigilli G. Costa.

Guicciardini.