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REGIO DECRETO 4 gennaio 1897, n. II (2)

Che modifica lo statuto organico della cassa di risparmio di Verona. (9700002R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1897
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-2-1897

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto organico della cassa di risparmio di Verona approvato con regio decreto 29 novembre1891, n. CCCCXI (parte supplementare);
Veduta la deliberazione presa dal consiglio comunale di Verona nella seduta del 13 giugno 1896 in ordine alla modificazione degli art. 9 e 48 dello statuto predetto;
Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Sentito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al comma dell'art. 9 dello statuto organico della cassa di risparmio di Verona approvato con regio decreto 29 novembre 1891, n. CCCCXI (parte supplementare), è sostituito il seguente:

«Le disposizioni dell'alinea secondo art. 6 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), meno per ciò che riguarda la incompatibilità dei deputati provinciali e le disposizioni dell'art. 10 del regolamento 4 aprile 1889 per gli amministratori della cassa di risparmio vengono estese anche ai membri componenti la commissione di sindacato.»

All'ultimo capoverso dell'articolo medesimo è cancellata la parola «detto».