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REGIO DECRETO 3 febbraio 1895, n. CCC (300)

Con cui nel regio decreto 12 luglio 1894, al comma b, in luogo dell'art. 55 dello statuto organico della cassa di risparmio di Genova deve intendersi citato l'art. 54 dello statuto medesimo. (9500300R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))