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DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1893, n. CCCXXIII (323)

Che autorizza il banco di Napoli ad emettere altri ottantamila biglietti del taglio da lire 25 pel valore di lire due milioni in sostituzione di quelli logori che si ritirano dalla circolazione. (9300323R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1893
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  8-8-1893

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti i regi decreti 1° marzo 1883, n. DCCCLXVIII, e 5 febbraio 1891, n. LVII, riguardanti la circolazione dei biglietti da lire 25 degli istituti di emissione;
Veduto l'altro regio decreto 15 giugno 1893, n. CCCXIX, col quale si autorizzò la banca nazionale nel Regno ed il banco di Napoli ad aumentare la circolazione dei propri biglietti da lire 25, rispettivamente in numero di 340 mila per lire 8,500,000 la prima, ed in numero di 80 mila per lire 2,000,000 il secondo, per una somma complessiva, cioè, eguale all'ammontare dei biglietti dello stesso taglio, di cui era consentita la emissione alla banca romana;
Veduta la domanda del banco di Napoli intesa ad essere autorizzato a fabbricare, non solo gli 80 mila biglietti suindicati, per operare la prima emissione del maggiore contingente assegnatogli, ma anche altri 80 mila dello stesso taglio, come fondo di scorta, allo scopo di provvedere alla sostituzione di quelli divenuti logori e non più atti alla circolazione;
Veduto il regio decreto 31 dicembre 1883, n. 1821, che pubblicò i segni ed i distintivi caratteristici dei biglietti da lire 25 del banco di Napoli;
Veduti i decreti ministeriali 3 gennaio 1884, n. 1841, 23 aprile 1886, n. 3831, e 27 marzo 1891, n. CXXXIII, che determinarono il reparto in serie di biglietti da lire 25 emessi dal banco di Napoli, tanto come prima emissione, quanto come fondo di scorta;

D'accordo

col ministro di agricoltura, industria e commercio; Determina:

Art. 1



I biglietti da lire 25, pagabili al portatore ed a vista, che il banco di Napoli è autorizzato ad emettere fino al limite stabilito dal regio decreto 15 giugno 1893, numero CCCXIX, in numero di altri 80 mila pel valore di due milioni di lire, avranno gli stessi segni e distintivi caratteristici pubblicati col regio decreto 31 dicembre 1883, n. 1821.