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REGIO DECRETO 16 aprile 1893, n. CCXXV (225)

Concernente il mantenimento della tassa di famiglia nel comune di Borghi. (9300225R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1893
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Testo in vigore dal: 24-5-1893
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 4 agosto 1892, che accordava al comune  di
Borghi di applicare in detto anno la tassa di  famiglia  col  massimo
eccezionale di lire 60, e di ripartirla in 39 classi; 
 
  Veduta la deliberazione 31 ottobre 1892 di quel consiglio comunale,
con cui si e'  confermato  pel  1893  lo  stesso  massimo  e  reparto
dell'imposta; 
 
  Veduta la deliberazione 24 gennaio 1893  della  giunta  provinciale
amministrativa di Forli', che approva quella succitata del comune  di
Borghi; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta  del  Nostro  ministro  del  tesoro,  interim  delle
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' data facolta' al comune di Borghi di mantenere nel corrente anno
1893 la tassa di famiglia col massimo eccezionale  di  lire  sessanta
(L. 60) e di ripartirla in trentanove classi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 16 aprile 1893. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 3 maggio 1893. 
 
    Reg. 191. Atti del Governo a f. 110. Gaffino. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Bonacci. 
 
                                                         B. Grimaldi.