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REGIO DECRETO 21 gennaio 1892, n. XXXIX (39)

Con cui è fondato in Perugia un istituto agrario, inteso principalmente all'incremento della viticoltura e della enologia. (9200039R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1892
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  5-3-1892

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 10 luglio 1887, n. 4799 (serie 3ª);
Veduto il decreto di pari data, n. XXII, col quale il patrimonio di San Pietro in Perugia è costituito in ente morale autonomo sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato e con la denominazione di Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia;
Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª), per l'ordinamento delle scuole pratiche e speciali di agricoltura;
Udito il parere del consiglio per la istruzione agraria;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In conformità di quanto dispone l'art. 1 della legge del 10 luglio 1887, n. 4799, ed il decreto di pari data, circa la fondazione per la istruzione agraria in Perugia, è fondato in questa città un istituto agrario, inteso principalmente all'insegnamento della viticoltura e della enologia ed a formare, mercé l'insegnamento teorico-pratico di tutto ciò che riguarda la coltivazione della vite e la fabbricazione del vino, individui atti:

a) all'esercizio pratico della cultura della vigna, e della preparazione e conservazione dei vini;

b) alla direzione di aziende e società enologiche.