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REGIO DECRETO 19 febbraio 1891, n. LXIX (69)

Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di S. Gimignano. (9100069R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1891
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-3-1891

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 11 settembre 1890 del consiglio comunale di S. Gimignano, con la quale si è stabilito di applicare dal 1891 in poi la tassa di famiglia col massimo di lire 50, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Siena;
Veduta la deliberazione 1° dicembre successivo della giunta provinciale amministrativa di Siena, che approva quella succitata del comune di S. Gimignano;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione al comune può concedersi per un quinquennio;

Sulla

proposta del Nostro ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



È data facoltà al comune di S. Gimignano di applicare nel quinquennio 1891-95, la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (lire 50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1891.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1891.

Reg. 178. Atti del Governo a f. 22. Mandillo.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. L. Ferraris.

G. Colombo.