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REGIO DECRETO 2 marzo 1890, n. MMMDCCXXV (3725)

Che autorizza il comune di Ribordone ad accettare il lascito Ceresa Mori, per la fondazione di una scuola primaria nella frazione di Riva, la erige in corpo morale, e ne approva lo statuto. (9003725R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1890
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Testo in vigore dal:  6-5-1890

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda fatta dal comune di Ribordone, in provincia di Torino, per essere autorizzato ad accettare il lascito disposto dal sacerdote Giacomo Ceresa Mori per la fondazione d'una scuola primaria nella frazione Riva, per l'erezione del lascito stesso in ente morale, e per la approvazione del relativo statuto organico;
Ritenuto che il sacerdote Ceresa Mori fondava una scuola perpetua a beneficio di nove borgate da esso indicate, escludendone tutte le altre del comune, a condizione che non vi si ingerissero mai né il parroco, né il consiglio comunale;
Che colle rendite dei beni lasciati deve essere costruito il fabbricato della scuola da servire anche di abitazione alla maestra, la quale avrà l'usufrutto dei beni stessi a titolo di stipendio;
Che il testatore indicò tutte le norme e discipline che dovranno regolare la scuola, e il modo di comporre l'amministrazione, della quale prescrive pure le attribuzioni;
Che per quanto afferma il consiglio comunale, i beni lasciati sono sufficienti al mantenimento della scuola;
Che il tutore degli eredi instituiti si oppone all' invocata autorizzazione Sovrana, perché la disposizione testamentaria è contraria alla legge, la quale vieta gli usufrutti perpetui e la manomorta, e perché il comune, coll'essersi ingerito in cose riferentisi alla scuola, ha violata la volontà del testatore;
Che il consiglio comunale deliberò in adunanza dell'11 agosto p.
p. di respingere il ricorso, appoggiandosi a validissime ragioni, e venne autorizzato ad accettare il legato dall'autorità tutoria, la quale diede pure voto favorevole all'erezione della scuola in ente morale ed alla approvazione del suo statuto organico;
Che trattandosi di legato a scopo di pubblica beneficenza, non osta la legge 5 giugno 1850 alla sua accettazione per parte del consiglio comunale, nell' interesse delle frazioni a favore delle quali la scuola è stata fondata;
Considerato che non sono fondate le opposizioni degli eredi, sia perché essi furono largamente contemplati nel testamento del sacerdote Ceresa Mori, sia perché emerge abbastanza chiaramente dall' insieme delle disposizioni del medesimo testamento che il testatore ha inteso fondare una scuola perpetua, assegnando i beni che devono formarne la dote, e prescrivendo che le loro rendite servissero a costruire l'edificio scolastico, a mantenerlo, ed a provvedere la maestra d'uno stipendio;
Che, del resto, sulle opposizioni dei predetti eredi, le quali si fondano sulla nullità delle disposizioni testamentarie, spetta all'autorità giudiziaria pronunziarsi;
Che la disposizione dell'art. 106 della legge comunale giustifica l'intervento del consiglio comunale nelle pratiche necessarie per dare vita alla scuola;
Che nessuna osservazione occorre fare intorno al proposto statuto organico, compilato in armonia alle disposizioni del testatore;
Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Sentito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il comune di Ribordone è autorizzato ad accettare il lascito disposto dal sacerdote Giacomo Ceresa Mori con testamento olografo 2 e 12 marzo 1882, per la fondazione di una scuola primaria nella frazione Riva.