stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 novembre 1889, n. MMMDLXXVIII (3578)

Che riforma il regolamento organico del 28 maggio 1855 dell'orfanotrofio femminile di Cuneo. (8903578R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1890
nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  7-1-1890

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 6, 7 e 10 del regolamento organico dell'orfanotrofio femminile di Cuneo, approvato con regio decreto 28 maggio 1855, in base ai quali l'amministrazione del pio istituto dev'essere costituita di un presidente a nomina sovrana, del sindaco membro di diritto, e di tre amministratori nominati dal consiglio comunale fra i confratelli della Misericordia e di due nominati dal prefetto (già intendente generale) della provincia sopra terna presentata dall'amministrazione dell'opera pia;
Vista la deliberazione 22 luglio 1889, con cui il consiglio comunale di Cuneo divisò di proporre una riforma degli accennati articoli per ottenere che fosse a lui deferita la elezione dei tre amministratori di nomina regia e governativa;
Vista la conforme deliberazione 20 settembre 1889 della giunta provinciale amministrativa di Cuneo;
Visto il regio decreto 27 maggio 1854, da cui trae origine il metodo di elezione degli amministratori, sancito nel regolamento organico suddetto;
Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata la proposta riforma del regolamento organico 28 maggio 1855 dell'orfanotrofio femminile di Cuneo; e conseguentemente agli articoli 6, 7 e 10 del regolamento stesso sono sostituiti i seguenti:

«Art. 6. Il presidente è nominato dal consiglio comunale e rimane in carica per un quinquennio seguendo lo stesso turno stabilito per le congregazioni locali di carità.

Art. 7. I membri elettivi sono nominati dal consiglio comunale; tre fra i confratelli della Misericordia, e due liberamente fra i cittadini; debbono gli uni e gli altri avere gli stessi requisiti, di cui all'articolo 38 del regolamento approvato con regio decreto del 21 dicembre 1850.

Art. 10. In caso di vacanze ordinarie o straordinarie dei membri elettivi, il presidente ne darà avviso al sindaco, il quale provvederà tosto per la loro surrogazione a norma del presente regolamento.»