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REGIO DECRETO 22 settembre 1888, n. MMMCVII (3107)

Che autorizza la congregazione di carità di Crema ad accettare i lasciti disposti dal fu nobile Fausto Carioni-Vimercati pel mantenimento di un ricovero di mendicità e ne erige i lasciti ed il ricovero suddetto in corpi morali e ne approva i relativi statuti. (8803107R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/1888
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-11-1888

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza 19 marzo 1888, con cui la congregazione di carità di Crema chiede di essere autorizzata ad accettare i lasciti disposti dal fu nobile Fausto Carioni-Vimercati con testamento 19 maggio 1887 per la fondazione in quella città di un ricovero di mendicità, e chiede inoltre l'approvazione degli statuti organici pei lasciti stessi e per l'erigendo ricovero, nonché la erezione di questi ultimi in corpi morali;
Visto il testamento suddetto, negli atti del notaio D. Ferdinando Slerca, con cui il fu nobile Fausto Vimercati-Carioni legò al comune di Crema la somma di L. 100,000 (centomila), con l'obbligo di impiegarne la rendita in perpetuo nel mantenimento di un ricovero di mendicità a vantaggio dei poveri del comune e di intitolare dal nome di Carioni-Vimercati il futuro istituto e legò inoltre al comune stesso la somma capitale di L. 10,000 (diecimila) per l'adempimento di altri oneri specificati in detto testamento;
Vista la deliberazione 14 luglio 1887, con cui il consiglio comunale di Crema determinò di devolvere alla locale congregazione di carità i lasciti suddetti con gli oneri correlativi;
Viste le conformi deliberazioni 12 e 30 settembre 1887, 21 novembre 1887, 5 marzo 1888 e 19 luglio 1888 della congregazione suddetta, e quelle in data 6 febbraio, 9 aprile e 3 settembre 1888 della deputazione provinciale di Cremona;
Visti gli statuti organici di cui sopra redatti dalla congregazione di carità per l'amministrazione dei lasciti Carioni-Vimercati e del ricovero di mendicità, e ritenuto che quest'ultimo può attualmente disporre di un reddito annuo dì lire 14,500 circa, costituito dai predetti lasciti e da altre liberalità ed oblazioni pubbliche e private;
Visti gli articoli 15, n. 3, e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



La congregazione di carità di Crema è autorizzata ad accettare i sovraindicati lasciti disposti dal fu Nobile Fausto Carioni-Vimercati con testamento 19 maggio 1887 allo scopo e cogli oneri ivi enunciati.
I lasciti Carioni-Vimercati ed il ricovero di mendicità di cui sopra sono eretti in corpi morali distinti, e saranno amministrati dalla congregazione suddetta in base ai rispettivi statuti organici, l'uno in data 21 novembre 1887 e composto di cinque articoli, l'altro in data 19 luglio 1888 e composto di ventinove articoli, visti ambedue e sottoscritti d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 22 settembre 1888.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1888.

Reg. 165. Atti del Governo a f. 128. Mazzucchelli.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. G ZANARDELLI.

F. CRISPI.