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REGIO DECRETO 20 maggio 1888, n. MMDCCCCLXXXI (2981)

Che erige in corpo morale le due opere pie Zorzi esistente la prima in Venezia e la seconda in Udine, autorizza i rispettivi municipi ad accettare i corrispondenti lasciti e ne approva gli statuti. (8802981R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1888
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-7-1888

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduto il testamento 5 dicembre 1880, con cui l'ora defunto notaio Giovanni Carlo Zorzi lasciava lire 25 mila al municipio di Venezia ed altre 25 mila a quello di Udine per istituire una fondazione col titolo «Ottaviano Maria Zorzi» allo scopo di sussidiare con annui stipendi studenti italiani poveri e meritevoli, appartenenti per nascita e domicilio alle suddette due città i quali si dedicheranno allo studio delle leggi nella università di Padova.
Vedute le domande dei municipi stessi per essere autorizzati ad accettare i rispettivi lasciti, per la erezione in corpi morali di due opere pie omonime l'una per Venezia e l'altra per Udine, e per l'approvazione dei relativi statuti organici;
Veduti i predetti due statuti;
Vedute le corrispondenti deliberazioni 4 maggio e 30 ottobre 1887 delle deputazioni provinciali di Venezia e di Udine;
Vedute le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie, e 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali;

Sentito

il consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le due opere pie denominate «Ottaviano Maria Zorzi» e istituite dal fu Giovanni Carlo Zorzi col succitato testamento 5 dicembre 1880, sono erette in corpo morale, con sede l'una a Venezia, l'altra in Udine, autorizzando i rispettivi municipi ad accettare i corrispondenti lasciti.