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REGIO DECRETO 23 febbraio 1888, n. MMDCCCLXXXII (2882)

Che erige in corpi morali i due lasciti di beneficenza, istituiti dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa e autorizza gli esecutori testamentari ad accettare la eredità disposta dalla suddetta testatrice. (8802882R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/1888
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-5-1888

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testamento olografo 21 ottobre 1875, depositato il 14 dicembre dello stesso anno presso il notaio Domenico Scaniglia, con cui la fu Carlotta Garibaldi vedova Costa istituì due lasciti di beneficenza, l'uno da denominarsi Lascito di Girolamo Garibaldi e Carlotta Garibaldi vedova Costa fratello e sorella pel mantenimento in perpetuo di di tre ragazzi (due maschi ed una femmina) nel regio istituto dei sordo-muti in Genova fino all'età di anni diciotto, l'altro da intitolarsi Lascito dei furono coniugi Francesco Costa e Carlotta Garibaldi Costa pel mantenimento del maggior numero possibile di vedove di civil condizione, dell'età d'oltre i sessanta anni, nate e residenti in detta città, nominando a tal uopo esecutori testamentari ed amministratori il direttore del regio istituto suddetto ed il signor Alessandro Camoglino fu Luigi;
Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, da cui risulta che la sostanza mobile e stabile lasciata dalla testatrice per l'adempimento dei detti lasciti fu valutata in lire 126,818 con una rendita annua di lire 6223,50;
Visto gli articoli 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



I due lasciti di beneficenza, istituiti come sopra dalla fu Carlotta Garibaldi vedova Costa con testamento olografo 21 ottobre 1875, sono eretti in corpi morali.

Sono autorizzati gli esecutori testamentari ed amministratori suddetti ad accettare la eredità disposta per l'adempimento di essi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1888.

Reg. 162. Atti del Governo a f. 111. Zainy.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

F. CRISPI.