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REGIO DECRETO 18 marzo 1888, n. MMDCCCLVIII (2858)

Che autorizza l'istituzione di agenzie di credito fondiario del monte dei Paschi di Siena nelle città di Castello e Volterra. (8802858R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/1888
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-4-1888

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 3 della legge (testo unico) sul credito fondiario, approvato con regio decreto 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª);
Veduta la deliberazione presa nelle sedute del 7 e 23 febbraio 1887 dalla deputazione amministratrice del credito fondiario del monte dei Paschi di Siena;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



È autorizzata l'istituzione di agenzie del credito fondiario del monte dei Paschi di Siena nelle seguenti due città:

Città di Castello (provincia di Perugia) pei mandamenti di Città di Castello, Gubbio e Umbertide;

Volterra (provincia di Pisa) per l'intiero circondario di Volterra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1888.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1888.

Reg. 162. Atti del Governo a f. 62. Mazzucchelli.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

B. GRIMALDI