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REGIO DECRETO 31 agosto 1887, n. MMDCLXXXIII (2683)

Che approva la riforma da introdursi nello statuto organico dell'asilo infantile di Ormea (Cuneo). (8702683R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/1887
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-10-1887

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 11 aprile 1887, con cui il consiglio comunale di amen, nell'intento di ammettere gli azionisti del locale asilo infantile a partecipare al diritto di nomina degli amministratori del pio istituto, divisò di proporre una riforma dell'art. 7 dello statuto organico dell'asilo stesso, prescrivendo che la commissione amministratrice di esso debba comporsi di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri; che il presidente e due membri siano a nomina del consiglio comunale; che il vice presidente e gli altri due membri debbano eleggersi dall'assemblea generale degli azionisti; e che siano infine da osservarsi norme speciali per la durata in carica e per la rinnovazione di essi;
Viste le deliberazioni 14 marzo e 15 luglio 1887 della deputazione provinciale di Cuneo;
Visto il parere favorevole del consiglio di Stato in data 27 maggio 1887;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



È approvata l'anzidetta riforma da introdursi nello statuto organico dell'asilo infantile del comune di Ormea, e conseguentemente all'articolo 7 di detto statuto viene sostituito il seguente:

«Articolo 7°. L'asilo è amministrato da una commissione locale e da una direzione. La commissione è composta di un presidente, di un vice presidente e di quattro membri. Il presidente e due membri sono nominati dal consiglio comunale nella tornata di autunno. Il vice presidente a gli altri due membri sono nominati dagli azionisti appositamente radunati nei mesi di agosto e settembre. Il presidente ed il vice presidente a durano in ufficio per quattro anni consecutivi a dall'atto di nomina; i quattro membri sono rinnovati per quarto ogni anno, colla precedenza nella prima nomina al consiglio comunale; durano in ufficio per anni quattro e sono rieleggibili: assumono l'ufficio appena eletti, e ad essi sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie. Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità. La nomina dei quattro membri è alternata fra consiglio comunale ed azionisti.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 agosto 1887.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei canti addì 14 settembre 1887.

Reg. 159. Atti del Governo a f. 101. Pellizzoli.

Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.

Crispi.