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REGIO DECRETO 1 settembre 1886, n. MMCCLXXXII (2282)

Che erige in corpo morale l'asilo-ricovero per gli infanti esposti e per gli orfani poveri, istituito in Scicli, in provincia di Siracusa, dal fu sacerdote Don Francesco Carpinteri, l'autorizza di accettare l'eredità dei beni immobili e stabili del suddetto Carpinteri, e ne affida la interinale gestione ad un regio delegato straordinario. (8602282R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/1886
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-10-1886

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento olografo in data 16 febbraio 1883, rogito Sgarlata, con cui l'or defunto sacerdote D. Francesco Carpinteri dispose delle sue sostanze a favore di un asilo di ricovero da istituirsi nel comune di Scicli per gli infanti esposti e per gli orfani veramente poveri nativi di esso comune, e da amministrarsi a cura dell'arciprete della locale chiesa matrice, del sindaco, e di due consanguinei od affini dei più stretti in grado e più provetti in età di esso testatore;
Vista la deliberazione 20 giugno 1886 con cui il consiglio comunale di Scicli, ritenuto essere venuta a mancare di fatto l'amministrazione dell'erigendo asilo in seguito a dissensi insorti fra i componenti di essa, divisò proporre la erezione dello asilo stesso in ente morale e la nomina di un regio delegato per la interinale sua gestione;
Vista la deliberazione 29 giugno 1886 della deputazione provinciale di Siracusa;
Ritenuto che di fronte alle divergenze sorte fra i quattro amministratori designati dal fondatore e di fronte alle opposizioni dei successibili e pretendenti alla eredità del fu sacerdote Carpinteri, apparisce in tutto giustificata la nomina di un commissario che provveda all'adempimento di tutti gli atti occorrenti in via preliminare per l'inventario dei beni cadenti nella eredità per la ricostituzione della commissione amministratrice dell'opera per l'accertamento e la liquidazione dei beni suddetti, per la compilazione del prescritto statuto organico ed in generale per tutti i provvedimenti di più immediata necessità, diretti ad impedire qualsiasi dispersione o manomissione dei diritti spettanti alla pia fondazione per parte degli interessati;
Visti gli articoli 415 n. 3 e 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle opere pie e l'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Avuto

il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'asilo-ricovero per gl'infanti esposti e per gli orfani poveri, istituito in Scicli dal fu sacerdote D. Francesco Carpinteri è eretto in corpo morale ed autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, la eredità dei beni immobili e stabili a suo favore disposta dal predetto suo fondatore sacerdote Carpinteri con testamento 16 febbraio 1883.