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REGIO DECRETO 31 maggio 1883, n. DCCCCLXII (962)

Che erige in corpo morale l'asilo infantile di Specchia. (8300962R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1883
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-7-1883

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Viste le disposizioni testamentarie del 21 e 26 marzo 1880, con cui il fu sacerdote Luigi de Turris lasciava alla congregazione di carità Da Specchia tutti i suoi beni stabili del valore di lire 16,975, oltre a una rendita di lire 65 del pagamento della quale gravava il nipote e legatario Luigi De Turris imponendo ad essa congregazione l'obbligo di vendere quei beni, d'impiegarne il prezzo in titoli del debito pubblico, e di erogarne la rendita per il mantenimento di una casa di figlie della carità di S. Vincenzo dei Paoli e qualora sorgessero altre istituzioni più adatte a migliorare le condizioni del paese, perché il lascito servisse al mantenimento di una casa di suore appartenenti ad altre istituzioni;
Vista la domanda della congregazione di carità di Specchia circa l'erezione in corpo morale dell'asilo infantile da istituirsi col lascito De Turris, valendosi dell'opera delle suore di carità purché munite di patente per l'insegnamento, non che circa l'autorizzazione ad accettare gli stabili suindicati, e l'annua rendita di lire 1000, dalla congregazione stessa prelevata da un legato a scopo generico del fu D. Giannantonio Santoro, e destinato alla fondazione dell'Asilo;
Viste le deliberazioni 18 ottobre 1882 e 20 gennaio 1883 della deputazione provinciale di Lecce;

Viste

le leggi 5 gennaio 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il suddetto asilo infantile nel comune di Specchia è eretto in corpo morale, e la congregazione di carità è autorizzata ad accettare nell'interesse del medesimo tanto il lascito De Turris, quanto l'annua rendita prelevata dal legato Santoro.