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REGIO DECRETO 21 dicembre 1882, n. DCCCIV (804)

Che autorizza la compagnie d'assurances a primes fixes sur la vie humaine ad operare nel Regno italiano. (8200804R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1883
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vigente al 23/05/2024
Testo in vigore dal: 28-1-1883
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i documenti comprovanti la presente e legale esistenza  della
Societa' francese d'assicurazione sulla vita, denominata  «L'Urbaine,
compagnie anonyme d'assurances a primes fixes sur la vie  humaine  et
d'achats de nues proprietes et d'usufruits,  sedente  in  Parigi,  ed
autorizzata coi decreti imperiali del 1° aprile 1865, e del 24  marzo
1866; 
 
  Ritenuto che la societa' ha eletto domicilio, in Genova,  e  vi  ha
nominato chi la rappresenti dinanzi al Governo, agli assicurati e  ai
terzi; 
 
  Ritenuto che ha designato per le operazioni in Italia la  somma  di
lire 100,000; 
 
  Ritenuto che ha vincolato per cauzione a favore del Governo e degli
assicurati italiani lire 25,000 di rendita italiana; 
 
  Vista la legge ed il regio decreto del 27 ottobre 1860, n.  4387  e
4388; 
 
  Visto il titolo VII°, libro I°, del codice di commercio; 
 
  Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, numero  2727  e  del  5
settembre 1869, n. 5256; 
 
  Udito il consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  societa'  francese  col  titolo  «L'Urbaine  compagnie  anonyme
d'assurances a primes fixes sur la vie humaine et  d'achats  de  nues
proprietes et d'usufruits» e' abilitata ad operare  nel  Regno  sotto
l'osservanza delle clausole  e  delle  prescrizione  contenute  negli
articoli seguenti.