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REGIO DECRETO 21 novembre 1880, n. MMDCCLVII (2757)

Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Reggio Calabria. (8002757R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1881
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vigente al 20/05/2024
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Testo in vigore dal: 16-2-1881
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la deliberazione 9 ottobre 1880 della deputazione provinciale
di  Reggio  Calabria  con  la  quale  sono  state   adottate   alcune
modificazioni al regolamento per la tassa di famiglia o fuocatico  da
applicarsi nei comuni della provincia; 
 
  Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; 
 
  Udito il parere del consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le modificazioni al regolamento  per  l'applicazione
della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Reggio Calabria
deliberate da quella  deputazione  provinciale  nella  seduta  del  9
ottobre 1880, per effetto delle quali viene  lasciata  ai  comuni  la
determinazione del  numero  delle  classi  in  cui  devesi  ripartire
l'imposta e viene stabilito il limite minimo di essa in lire due e il
massimo in lire cento da potersi eccedere, per  motivi  urgenti,  con
autorizzazione  della  deputazione  provinciale  da  sanzionarsi  con
decreto reale sentito il consiglio di Stato. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 21 novembre 1880. 
 
                               UMBERTO 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 27 novembre 1880 
 
    Reg. 111 Atti del Governo a f. 42. Ayres. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa. 
 
                                                         A. Magliani.