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REGIO DECRETO 30 dicembre 1872, n. D (500)

Che modifica Regolamento organico della Cassa di risparmio di Faenza. (7200500R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1873
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vigente al 23/05/2024
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Testo in vigore dal: 17-5-1873
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro Decreto del 30 giugno 1864, col quale  si  approvo'
il nuovo Regolamento della Cassa di risparmio di Faenza; 
 
  Vista  la  deliberazione  9  dicembre  1872  della  Societa'  degli
azionisti della Cassa di risparmio anzidetta; 
 
  Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Agli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento organico della  Cassa  di
risparmio di Faenza saranno sostituiti i seguenti: 
 
  «Articolo 22. Si ricevono depositi da lire una  a  lire  500.  Sono
escluse le frazioni di lira.» 
 
  «Articolo 23. I frutti sui depositi saranno liquidati  per  decadi.
Le decadi il 10, il 20 e  l'ultimo  giorno  d'ogni  mese,  quantunque
questo possa contare piu'  o  meno  di  giorni  trenta.  Tali  frutti
decorreranno dal primo giorno della decade successiva a quella in cui
avranno luogo i depositi. Le frazioni di lira, che risultassero dalle
capitalizzazioni dei frutti, rimarranno infruttuose.» 
 
  «Articolo 24. I rimborsi vengono fatti o in tutto  o  in  parte  in
conformita' alla domanda, eccettuate le  frazioni  di  lira,  che  si
pagheranno soltanto alla estinzione dei libretti. 
 
  Se l'importo non oltrepassa le lire 100, il rimborso  si  eseguisce
immediatamente. 
 
  Per  le  somme  maggiori,  fino  a  lire  200,  e'  necessaria   la
premonizione di 15 giorni; per quelle maggiori di lire 2,000,  di  un
mese. Della premonizione viene fatta nota sul libretto. 
 
  I frutti sui rimborsi immediati cessano  dall'ultimo  giorno  della
decade che li precede o nel giorno medesimo in cui sono richiesti, se
col di' stesso termina la decade. 
 
  Quelli delle somme soggette a premonizione cesseranno dal giorno in
cui questa viene data, se sara' l'ultimo della decade  in  corso,  ed
altrimenti dal giorno ultimo della decade precedente. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma addi' 30 dicembre 1872. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 23 gennaio 1873 
 
    Vol. 66 Atti del Governo a c. 64. Ayres. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. 
 
                                                          Castagnola.