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REGIO DECRETO 6 agosto 1868, n. MMXXXVI (2036)

Che sostituisce un nuovo articolo all'articolo IV dello statuto della Regia Accademia degli Avvalorati in Livorno. (6802036R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/1868
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-10-1868

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



All'articolo IV degli statuti della Regia Accademia degli Avvalorati in Livorno, approvato per Nostro Decreto 1° aprile 1868, inserito col n. MDCCCCLXXXVIII, della raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, è sostituito il seguente:

« Gli accademici non possono oltrepassare il numero di sessanta, e debbono tutti avere titolo e condizione di perfetta rispettabilità ed onoratezza. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 6 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 21 agosto 1868
Reg. 43 Atti del Governo a c. 129. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.

C. Cadorna.