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REGIO DECRETO 4 luglio 1866, n. MDCCLXXI (1771)

Che riforma le Costituzioni della R. Accademia della Crusca per ciò che riguarda gli Accademici residenti. (6601771R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1866
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  10-8-1866

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le Costituzioni della R. Accademia della Crusca approvate con Decreto del 29 agosto 1859 ed i Decreti del Governo Toscano del 26 settembre dello stesso anno e 10 marzo 1860;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La condizione della origine Toscana richiesta per essere Accademico residente della Crusca, è abolita; rimane ferma soltanto l'altra di avere stabile dimora in Firenze.