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REGIO DECRETO 18 febbraio 1866, n. MDCCXIX (1719)

Col quale sono approvati alcuni articoli in aggiunta e modificazione dello statuto organico dell'Accademia delle Stanze in Lucca. (6601719R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1866
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-3-1866

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione dei Soci dell'Accademia delle Stanze in Lucca in data del 20 gennaio 1865 per modificazione allo Statuto organico di essa Accademia approvato con Decreto Ducale del 19 luglio 1843;
Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sovra

proposta del Ministro dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



In aggiunta e modificazione dello Statuto organico dell'Accademia delle Stanze in Lucca sono approvati i seguenti articoli così proposti dai soci dell'Accademia:

« 1.° Tutte le volte che si farà luogo alla convocazione dell'Accademia per gli effetti di cui all'art. 13 degli Statuti, e tutte le volte che il Console riconoscerà il bisogno di doverla convocare, se al primo invito non si otterrà il numero legale, quei soci che si congregheranno sul secondo invito potranno legalmente e validamente deliberare e decretare su qualunque materia, purché trovinsi riuniti in numero non minore di diciassette, oltre il Console, od uno dei Consiglieri, e le deliberazioni e i decreti avranno forza obbligatoria anco a riguardo dei non presenti. Il secondo invito dovrà contenere la indicazione di secondo nel quale sarà espresso l'oggetto dell'adunanza.

2.° Se al primo invito non potrà legalmente adunarsi il Consiglio amministrativo per mancanza del numero legale, sia per trattare di affari ordinari, sia per l'ammissione a conferma degli intervenienti, e squittinio di candidati per essere ammessi come soci al secondo invito, potranno legalmente deliberare, confermare, ammettere e squittinare quei componenti il Consiglio, che si troveranno presenti purché in numero non minore di cinque, oltre il Console ed uno dei Consiglieri, e i partiti saranno sempre vinti ai due terzi dei voti affermativi, quantunque si tratti di ammissione d'intervenienti, o di conferma, o di squittinio. Il secondo invito dovrà contenere l'indicazione di secondo.

3.° Sarà in facoltà del Corpo Accademico d'imporre ai singoli soci, anno per anno, una tassa non maggiore di lire trenta italiane, la corresponsione della quale potrà essere repartita in quelle rate che il Corpo stesso reputerà conveniente, e una tale tassa dovrà essere unicamente imposta per dimettere le passività attuali.

4.° Soggiaceranno all'obbligo della corresponsione della tassa preaccennata anche i soci che non intervennero all'adunanza nella quale fu decretata. Vi soggiaceranno pure i rappresentanti di quei soci, che per morte avessero cessato di essere tali, secondo che dispone l'art. 7 degli Statuti accademici.

5.° Il partito per decretare la imposta rimarrà vinto con la maggiorità dei voti affermativi dei congregati.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 18 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1866

Reg. 35 Atti del Governo a c. 113. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Chiaves.