Il quale autorizza i Comuni di Nuragus, Sediana e Diano a riscuotere
in via d'esercizio i diritti di gabella; e contiene disposizioni a
favore dei Comuni di Chiusa, Brosolo, Veglio, Donigala-Siurgus,
Barrali, Castelletto sopra Ticino, Mercurago, Envie e Boca, acciò
possono provvedere al pagamento del loro canone gabellario.
(6300727R)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1863
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)