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REGIO DECRETO 4 aprile 1863, n. DCCXXVII (727)

Il quale autorizza i Comuni di Nuragus, Sediana e Diano a riscuotere in via d'esercizio i diritti di gabella; e contiene disposizioni a favore dei Comuni di Chiusa, Brosolo, Veglio, Donigala-Siurgus, Barrali, Castelletto sopra Ticino, Mercurago, Envie e Boca, acciò possono provvedere al pagamento del loro canone gabellario. (6300727R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))