Che autorizza i Comuni di Selargius e Domusnovas a riscuotere i
diritti di gabella; e quelli di Ailoche, Macello, Gergei, Ussassai,
Norghiddo e Strambinello a provvedere, mediante sovraimposta alle
contribuzioni dirette, al pagamento del loro canone gabellario.
(6200292R)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1862
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)