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DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2026, n. 185

Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio. (26G00208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/2026
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vigente al 20/10/2026
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  • Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dell'area ex ILVA
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  • Misure urgenti per non pregiudicare la funzionalità dell'area a caldo
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  • Misure urgenti per il rilancio industriale
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  • Misure assistenziali in tema di lavoro
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Testo in vigore dal:  17-10-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge del 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale»;
Visto il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante «Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, in particolare, in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per il rilancio industriale delle aree dell'ex ILVA, di semplificazione e attrazione degli investimenti, nonché di accelerazione industriale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sul rifinanziamento di ape sociale, per l'anno 2026, per garantire la completa copertura del beneficio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale e dei lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria
1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese, sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, nonché ai lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria, è riconosciuta, nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. Ai fini della corretta perimetrazione dell'indotto, è richiesta, altresì, apposita certificazione da parte dei commissari straordinari circa l'effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali in essere con l'amministrazione straordinaria.
3. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. I datori di lavoro trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, informando le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, nonché le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati.
4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dall'INPS ai dipendenti, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. L'INPS assicura la gestione unitaria del riconoscimento, dell'erogazione e della rendicontazione dell'integrazione salariale di cui al presente articolo.
7. I lavoratori percettori del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e nei termini definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2025. I lavoratori percettori del trattamento di cui al presente articolo decadono dal trattamento medesimo se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
8. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 7 sono concesse nel limite di spesa di 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 56,1 milioni di euro per l'anno 2027 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa.
L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 56,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al «Fondo sociale per occupazione e formazione» di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.