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LEGGE 9 giugno 2026, n. 105

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno. (26G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2026
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vigente al 08/07/2026
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Testo in vigore dal:  8-7-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga del termine per l'esercizio della delega per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 12, comma 1, della legge 4 aprile 2025, n. 42, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2026».
N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, recante: «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2025, n. 79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1.
Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 ottobre 2026, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.».