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DECRETO-LEGGE 22 maggio 2026, n. 89

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali. (26G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2026
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vigente al 23/05/2026
Testo in vigore dal:  23-5-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno dell'economia e delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N).
Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.