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DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38

Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2026
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026)
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Testo in vigore dal:  23-5-2026
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in materia fiscale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per garantire l'operatività delle pubbliche amministrazioni, nonché il regolare svolgimento delle attività economiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(( (Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento). ))
1.
((All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni".))
2.
((La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.))
4.
((All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni"))
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