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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2023, n. 118

Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico. (23G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal:  1-9-2023 al: 9-10-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico
1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.