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DECRETO-LEGGE 31 agosto 2023, n. 118

Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico. (23G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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Testo in vigore dal: 1-9-2023
al: 9-10-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, che attribuisce al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  destinare  parte
delle  risorse  in  conto  residui  di  cui   all'articolo   27   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di  acquisizione  da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze  di  partecipazioni
azionarie in societa' operanti in ambiti di rilievo strategico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 agosto 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di finanziamento di investimenti di interesse
                             strategico 
 
  1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti  a  societa'
di   rilievo   strategico,   ivi   compresa   l'acquisizione   o   la
riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  degli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro
per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo  si  provvede
mediante uno o piu' versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle  risorse,  in
conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77.