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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 2023, n. 73

Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). (23G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-7-2023
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice
dei contratti pubblici», e, in particolare l'articolo 113, commi 2  e
3; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo
5, comma 10; 
  Visto l'articolo 20, comma 32, della legge  29  dicembre  2022,  n.
197,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2023»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197; 
  Visto l'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009,  n.
196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in  particolare,  l'articolo
13; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche»  e,  in
particolare, l'articolo 23; 
  Visto l'articolo 1, comma 1,  lettera  aa),  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli  interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi sismici», i cui  effetti  sono  stati  fatti  salvi
dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013,  n.  66  (Regolamento
recante norme per la ripartizione dell'incentivo  economico,  di  cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile); 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 9 maggio 2022; 
  Visto l'accordo sindacale per il  triennio  economico  e  normativo
2019-2021 per il personale direttivo e dirigente del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco,  recepito  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 giugno 2022, n 120; 
  Visto l'accordo sindacale per il  triennio  economico  e  normativo
2019-2021 per il personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121; 
  Visto il  contratto  collettivo  nazionale  per  il  personale  non
dirigente della Polizia di Stato, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile  2022,  n.  57,  recante  il  «Recepimento
dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze  di
polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento  di  concertazione
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento
militare "Triennio 2019-2021"»; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore,
rispettivamente, ai sensi: 
    del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al  personale  dipendente
del Comparto funzioni centrali; 
    del decreto del Presidente della Repubblica 18  giugno  2002,  n.
164, recante «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per  le
forze di polizia ad  ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»; 
    dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,
recanti,  rispettivamente,  il  recepimento  dell'accordo   sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo  e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi
della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3509-P del 12
aprile 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il   presente   regolamento   disciplina   per   il   Ministero
dell'interno, di seguito «Ministero», la costituzione del  fondo,  di
seguito «fondo»,  in  attuazione  dell'articolo  113,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  il  codice  dei
contratti pubblici, di seguito «codice», nonche'  le  modalita'  e  i
criteri di ripartizione  delle  risorse  finanziarie  destinate  agli
incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di  qualifica  non
dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  che,
nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero,
svolge  funzioni  tecniche  nel  quadro  delle   procedure   di   cui
all'articolo 2. 
  2. Ai fini del presente regolamento  si  applicano  le  definizioni
contenute nel codice. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                (Omissis).» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  113  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
                2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
                3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
                4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997, n.  196,  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
                5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2. 
                5-bis. Gli incentivi  di  cui  al  presente  articolo
          fanno capo al medesimo capitolo di  spesa  previsto  per  i
          singoli lavori, servizi e forniture.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  10,  del
          decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
          9 novembre 2021, n. 156: 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti  per  la  funzionalita'
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
          sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
          in  materia  di  incentivi  per   funzioni   tecniche).   -
          (Omissis). 
                10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma  3,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  applica
          agli  appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture  le   cui
          procedure di gara sono state avviate  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
          anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
          regolamento. Gli oneri per la  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 fanno carico  agli  stanziamenti
          gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
          forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
          della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'art.  20,  comma  32,  della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «Art. 20 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
                32.   Al   fine   di   dare   attuazione,   per    le
          amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni  di
          cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  il
          Ragioniere generale dello  Stato,  per  l'anno  finanziario
          2023, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti,  su
          proposta  dell'amministrazione  competente,  ai  pertinenti
          capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione  della
          medesima amministrazione le somme versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per
          ciascun appalto di lavori, servizi  o  forniture  da  parte
          della  struttura  ministeriale  che  opera  come   stazione
          appaltante, ferma restando l'adozione del  regolamento  che
          ciascuna amministrazione deve adottare per la  ripartizione
          degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma  3
          del predetto articolo 113 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'art.  2,  comma  197,  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010)): 
                «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
                197. Allo scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 5-bis,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                «Art. 24 (Integrita',  universalita'  ed  unita'  del
          bilancio). - (Omissis). 
                5-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  le   variazioni   di   bilancio
          occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
          della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
          bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
          di specifici interventi o attivita'.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24
          giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e
          la trasparenza  amministrativa  e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari),  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114: 
                «Art. 13 (Abrogazione dei commi 5 e  6  dell'articolo
          92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
          n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). - 1.
          I commi 5 e 6 dell'articolo 92  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni, sono abrogati.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          Al fine di perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' abrogato. Per gli enti locali che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
              3. Fermo restando il limite delle  risorse  complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
                4. A decorrere dal 1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del  1997,
          entro novanta giorni dalla entrata in vigore  del  presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri: 
                  a) fermo restando quanto disposto dall'articolo  1,
          comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il  rapporto
          tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
          al netto di quelle a destinazione vincolata; 
                  b) il rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
          bilancio di cui all'articolo  9  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 243; 
                  c) il rispetto del termine di pagamento dei  debiti
          di natura commerciale previsti dall'articolo 41,  comma  2,
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
                  d) la dinamica del rapporto tra salario  accessorio
          e retribuzione complessiva. 
                4-bis. Il comma 4 del presente articolo  si  applica,
          in  via  sperimentale,  anche  alle   universita'   statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49,      e      dell'indicatore      di      sostenibilita'
          economico-finanziaria,   come   definito    agli    effetti
          dell'applicazione  dell'articolo  7  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 49 del 2012.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          individuata la percentuale di cui al comma  4.  Sulla  base
          degli  esiti  della  sperimentazione,   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma. 
                5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni. 
                6. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, puo' essere disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                7. Nel caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett.  aa),
          del decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
          per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici),  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55: 
                «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici).
          - 1. Al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                (Omissis). 
                  aa) all'articolo 113, comma 2,  primo  periodo,  le
          parole "per le attivita' di programmazione della spesa  per
          investimenti, di valutazione preventiva  dei  progetti,  di
          predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
          esecuzione dei contratti pubblici"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "per   le   attivita'   di   progettazione,   di
          coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione  ed
          esecuzione, di verifica preventiva della progettazione," 
                  (Omissis).» 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile  2013,
          n.  66  (Regolamento  recante  norme  per  la  ripartizione
          dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma  5,
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   al
          personale  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
          soccorso pubblico e della  difesa  civile),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  137
          del 13 giugno 2013. 
              Il  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro   del
          personale del Comparto funzioni centrali  per  il  triennio
          2019-2021 e' reperibile  al  seguente  indirizzo  internet:
          https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12775/Fronte
          spizio%20e%20CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Centrali%202019-2
          021.pdf 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  giugno
          2022, n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo  sindacale
          per il personale direttivo e dirigente del Corpo  nazionale
          dei vigili  del  fuoco,  per  il  triennio  2019-2021»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191  del  17  agosto
          2022, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  giugno
          2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo  sindacale
          per il personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto
          2022, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20  aprile
          2022, n. 57, recante: «Recepimento  dell'accordo  sindacale
          per il personale non dirigente delle Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per
          il personale  non  dirigente  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare "Triennio 2019-2021"»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  giugno
          2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo  sindacale
          per le Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello
          schema  di  concertazione  per  le  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo
          2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art.  113,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle  note  alle
          premesse.