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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (16G00047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2016)
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Testo in vigore dal: 26-5-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo  di  allinearle  al
regolamento  (CE)  n.  1272/2008,  relativo   alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.   1272/2008,   relativo   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele (CLP), che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE  e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n.  453/2010  della  Commissione  del  20
maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n.  1907/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  registrazione,  la
valutazione  e  l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle  sostanze
chimiche (REACH); 
  Visto il regolamento (UE) n.  830/2015  della  Commissione  del  28
maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n.  1907/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato II; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e  della  direttiva  2001/60/CE
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  contenente  il
Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e della paternita', a  norma  dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; 
  Vista la legge 17 ottobre 1967, n.  977,  recante  disposizioni  in
materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e  dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    ((agli articoli 20, 36, 37,  50  e  agli  allegati  XV,  XXIV  le
parole)): «preparati  pericolosi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati  chimici»
sono sostituite dalle seguenti:  «miscele  chimiche»,  agli  articoli
223, 236, comma  4,  lettera  f),  e  all'allegato  XLII  la  parola:
«preparati» e' sostituita dalla seguente:  «miscele»  e  all'articolo
236, comma 4, lettere a) e b), le parole:  «preparati  cancerogeni  o
mutageni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «miscele  cancerogene  o
mutagene»; 
    b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» e' ((sostituita
dalla seguente: "miscela";)) 
    c) all'articolo 222, comma  1,  lettera  b),  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
      "1) agenti chimici che soddisfano i criteri di  classificazione
come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo
per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali  agenti
chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;"; 
      2) il numero 2) e' soppresso; 
      3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
      "3) agenti chimici che, pur  non  essendo  classificabili  come
pericolosi ai sensi del presente articolo,  lettera  b),  numero  1),
comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei  lavoratori  a
causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro,
compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un  valore  limite
di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;"; 
    d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) le informazioni sulla salute  e  sicurezza  comunicate  dal
fornitore tramite la relativa  scheda  di  sicurezza  predisposta  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio;"; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. Fermo restando quanto  previsto  dai  regolamenti  (CE)  n.
1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti  chimici  pericolosi
e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio."; 
    e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      "d) accesso ad ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a
disposizione dal fornitore."; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
      "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte  le
informazioni concernenti gli agenti  chimici  pericolosi  prodotti  o
forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006."; 
    f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 le parole "come molto tossici,  tossici,  nocivi,
sensibilizzanti,  corrosivi,  irritanti,   tossici   per   il   ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   come    tossici    acuti,    corrosivi,    irritanti,
sensibilizzanti, tossici per il  ciclo  riproduttivo  o  con  effetti
sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in
caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2."; 
    g)  all'articolo  234,  comma  1,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a) agente cancerogeno: 
      1) una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di
classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1  B  di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
      2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato
XLII del presente decreto, nonche' sostanza o  miscela  liberate  nel
corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) agente mutageno: 
      1)  una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di
classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   di
categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008."; 
    h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
      1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e'
soppresso; 
      2) e'  aggiunta  la  seguente  nota  collegata  al  segnale  di
avvertimento «Pericolo generico»: «Questo  cartello  di  avvertimento
non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le
sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei  casi  in
cui il cartello di  avvertimento  e'  utilizzato  conformemente  alla
presente sezione per  indicare  i  depositi  di  sostanze  o  miscele
pericolose»; 
    i) all'allegato XXVI: 
      1) la sezione 1 e' sostituita dalla seguente: 
      "1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro  e  contenenti
sostanze o miscele  classificate  come  pericolose  conformemente  ai
criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo
per la salute  in  conformita'  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
nonche' i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze
o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a  contenere
o a trasportare tali sostanze  o  miscele  pericolose  devono  essere
etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo  in  conformita'
di tale regolamento. 
      Il primo comma non si  applica  ai  recipienti  utilizzati  sui
luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il  cui  contenuto
cambia frequentemente, a condizione  che  si  prendano  provvedimenti
alternativi idonei, in particolare  azioni  di  informazione  e/o  di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. 
      L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere: 
        - sostituita da cartelli di avvertimento di cui  all'allegato
XXV che riportino lo stesso pittogramma  o  simbolo;  se  non  esiste
alcun  cartello  di  avvertimento  equivalente  nella   sezione   3.2
dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il  pertinente  pittogramma
di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
        - completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o  la
formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi
connessi; 
        - completata o sostituita, per quanto riguarda  il  trasporto
di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano  applicabili
in  tutta  l'Unione  per  il  trasporto   di   sostanze   o   miscele
pericolose."; 
      2) la sezione 5 e' sostituita dalla seguente: 
      "5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono  essere
segnalati con un cartello di avvertimento appropriato,  conformemente
all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1  del
presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi
imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. 
      Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente  nella
sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia  dalle  sostanze
chimiche o  miscele  pericolose,  occorre  utilizzare  il  pertinente
pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del  regolamento  (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio.  I  cartelli  o
l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo  il  caso,  nei
pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al  locale
di magazzinaggio.".