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REGIO DECRETO 6 marzo 1910, n. LXXXVII (87)

Col quale si estendono alla casa costruita in Este, dalla Società anonima cooperativa per la costruzione di case popolari in Este, i benefizi consentiti dall'art. 8 della legge per le case popolari. (1000087R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))