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REGIO DECRETO 23 novembre 1899, n. 503

Concernente esportazione di viti e parti di viti americane dalle isole di Sicilia, Sardegna ed Elba. (099U0503)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1900 al: 9-10-1902
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UMBERTO I

per grazia di Dio e por volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i decreti Reali dell'8 giugno 1884, n. 2417, e del 26 maggio 1887, n. 4541, concernenti la esportazione delle viti e parti di viti dalla Sicilia e dalla Sardegna;
Visti i decreti Ministeriali che estendono ai Comuni fillosserati dell'isola d'Elba le disposizioni del decreto Ministeriale 6 luglio 1892 sulla esportazione dei vegetali;
Considerata la necessità di permettere la ricostituzione di quei vigneti dove si è dichiarata abbandonata l'applicazione del sistema distruttivo della fillossera;

Sulla

proposta del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Dalle isolo di Sicilia, di Sardegna e dell'Elba è consentita la esportazione di viti americane e di parti di tali viti, se provenienti da vivai dello Stato e dirette a località del continente dove sia stata ufficialmente abbandonata l'applicazione del sistema distruttivo della fillossera.