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REGIO DECRETO 16 novembre 1899, n. 477

Relativo alla ripartizione dei tagli dei biglietti di Stato emessi e garantiti dalla speciale riserva dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1895 n. 486. (099U0477)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1900 al: 16-11-1904
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 8 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339, col quale venne determinata la ripartizione per valore dei biglietti di Stato prendendo per base la somma di 600 milioni, che il Tesoro era stato autorizzato ad emettere in via normale, cioè indipendentemente dall'eventuale emissione dei 200 milioni di cui alla lettera b dell'articolo 3 dello stesso allegato, ridotta a 90 milioni per il disposto dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486;
Vedute le disposizioni della legge 17 gennaio 1897, n. 9, a tenor delle quali venne dichiarato che non sarebbe stata applicata la disposizione riguardante l'immobilizzazione dei 200 milioni della specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui al citato articolo 3 dell'allegato I alla legge 22 luglio 1894;
Ritenuto che, per effetto delle dette disposizioni, la emissione normale dei biglietti di Stato da lire 5, 10 e 25, non contemplata dalla lettera b dell'articolo 3 della citata legge 1894 (allegato I) e dal 2° comma dell'articolo 20 della legge citata dell'8 agosto 1895, rimane fissata nella somma di 400 milioni, di cui all'articolo 21 della stessa legge 8 agosto 1895, cioè nella somma rappresentante il valore dei biglietti di Stato emessi fino alla pubblicazione della legge medesima;
Ritenuto che, ridotto di 200 milioni l'ammontare dei biglietti considerati dal ripetuto articolo 8 dell'allegato I della legge 22 luglio 1894, la ripartizione dei biglietti di Stato per tagli ai sensi dell'articolo stesso dev'essere necessariamente modificata, tenendo conto che tutti i 400 milioni in biglietti emessi debbono servire ai bisogni della circolazione, mentre quei 200 milioni sarebbero stati conservati dagli Istituti di emissione nelle rispettive riserve agli effetti della garanzia dei biglietti di banca e del cambio ai portatori;
Ritenuto che la ripartizione di fatto dei biglietti medesimi, nel limite dei 400 milioni, era la seguente:
N. 18.814.581 biglietti da lire cinque per L. 94.072.005
» 24.999.997 » » dieci » 249.999.970
» 2.237.085 » » venticinque » 55.927.125
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N. 46.051,663 L. 400.000.000
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Considerato che siffatta ripartizione, risultante da disposizioni legislative e da provvisioni amministrative decretate nei limiti della somma predetta di 600 milioni, dev'essere riformata, non pure in ragione del limite normale dei 400 milioni dell'emissione dei biglietti di Stato, ma eziandio in relazione alle esigenze della circolazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I 400 milioni di lire in biglietti di Stato emessi e guarentiti dalla speciale riserva di cui all'articolo 21 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono ripartiti nei tagli seguenti:


N. 25.000.000 biglietti da lire cinque per L. 125.000.000
» 22.500.000 » » dieci » 225.000.000
» 2.000.000 » » venticinque » 50.000.000
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N. 49.500.000 L. 400,000.000
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