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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 448

Concernente la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione. (099U0448)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1900
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il corso legale, di cui all'articolo 4 della legge 10 agosto  1893,
n. 449, dei biglietti della Banca d'Italia e dei biglietti  di  nuovo
tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' prorogato a  tutto
l'anno 1900. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 21 dicembre 1899. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                          P. Boselli. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.