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REGIO DECRETO 25 maggio 1899, n. 190

Concernente il riscontro effettivo delle merci e dei materiali di ogni specie raccolti nei magazzini militari della R. Marina. (099U0190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-6-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento approvato col Nostro decreto 23 dicembre 1897, n. 532;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quello della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono sottoposti al riscontro effettivo istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali di ogni specie raccolti nei magazzini seguenti:

a) nei magazzini delle Direzioni delle costruzioni navali esistenti nei quattro Regi Arsenali di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto;

b) nei magazzini delle Direzioni di artiglieria ed armamenti nei quattro arsenali suddetti;

c) nei quattro magazzini di materiali consumabili per le Regie Navi, appartenenti alle stesse Direzioni di artiglieria ed armamenti;

d) nel magazzino della Direzione delle torpedini e del materiale elettrico nel Regio Stabilimento di San Bartolomeo presso Spezia;

e) nel magazzino della Sotto Direzione autonoma dei lavori alla Maddalena;

f) nel magazzino delle Sotto Direzioni dei lavori nel Regio cantiere di Castellammare;

g) nei depositi isolati di combustibili e di altri materiali consumabili di Messina, Gaeta, Angusta, Porto Ferraio, Porto Torres, Cagliari, Civitavecchia e Massaua;

h) nel magazzino dell'Ufficio idrografico di Genova.

Ai magazzini sopra descritti si intenderanno di pien diritto aggiunti, dal giorno della loro istituzione, quelli di simile natura che dovessero istituirsi in avvenire. A tale effetto il Ministero della Marina dovrà partecipare alla Corte dei Conti ed al Ministero del Tesoro la costituzione dei nuovi magazzini.