stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 aprile 1899, n. 153

Sulla proroga al 30 giugno 1899 dell'applicazione degli articoli 3 e 6 di quella in data 15 agosto 1897, n. 383, a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario. (099U0153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))