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DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1999, n. 447

Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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  • Articoli
  • Modifiche al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di
    marchi d'impresa, da ultimo modificato dal decreto legislativo
    19 marzo 1996, n. 198.
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  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948,
    n. 795, contenente disposizioni regolamentari in materia di
    marchi d'impresa, modificato da ultimo dal decreto del
    Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993.
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  • Disposizioni transitorie e finali
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Testo in vigore dal: 16-12-1999
al: 18-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  21  giugno  1942,  n.  929, e successive
modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di
marchi registrati;
  Vista  la  legge  12  marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed
esecuzione  del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente
la  registrazione  internazionale  dei marchi, firmato a Madrid il 27
giugno 1989, ed in particolare l'articolo 3;
  Vista  la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'articolo
4  che  reca delega al Governo per modificare la legislazione interna
allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 1999;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro degli affari esteri e
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Nell'articolo  8  del  regio  decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
  "I   marchi   internazionali   registrati  presso  l'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base
all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei
marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989,
recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la
protezione,  devono  rispondere  ai  requisiti  previsti per i marchi
nazionali dal presente decreto.
  L'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali  designanti  l'Italia,  conformemente all'articolo 29,
comma 1, numeri 1) e 2).".
  2.  Il  secondo  comma  dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, e successive modifiche, e' abrogato.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art. 76   della Costituzione  regola la  delega al
          Governo  per  l'esercizio  della  funzione  legislativa   e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvalersi  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  fra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Si  riporta il testo  dell'art. 3 della  legge 12 marzo
          1996, n.  169:
            "Art. 3.  - 1.   Il Governo   e' delegato  ad    emanare,
          entro    un  anno dalla   data di  entrata in  vigore della
          presente legge,  un decreto legislativo  recante  le  norme
          occorrenti   per   l'applicazione   del protocollo  di  cui
          all'art.  1  e  per modificare la legislazione interna allo
          scopo di adeguarla  e    di  coordinarla  con  il  predetto
          protocollo,  anche   al fine  di  eliminare  una differenza

          di  trattamento per  i richiedenti i  marchi nazionali,  in
          particolare    con  l'osservanza  dei  seguenti  principi e
          criteri direttivi:
            a) prevedere che  la tassa spettante all'Italia di    cui
          all'art.  8, comma   7,   lettera a),  del  protocollo  sia
          equivalente   all'importo previsto per  il    deposito  del
          marchio  in Italia  dedotto il risparmio risultante   dalla
          procedura     internazionale,   e     che    quindi      la
          dichiarazione       prevista    dal     protocollo    venga
          inviata  all'Organizzazione   mondiale   della   proprieta'
          intellettuale;
            b)  stabilire    che  il  termine   di un   anno previsto
          dall'art.  8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come
          modificato dall'art. 9 del decreto legislativo  4  dicembre
          1992,    n. 480, sia esteso  a diciotto mesi in conformita'
          all'art. 5,  comma 2, lettera b),  del  protocollo,  e  che
          quindi    la  dichiarazione prevista dal   protocollo venga
          inviata all'Organizzazione   mondiale  della     proprieta'
          intellettuale,      e  stabilire   le   modalita'     anche
          organizzative    per    l'effettuazione  dell'esame     dei
          requisiti    di     registrabilita'   e   le    norme   che
          disciplinano   la   procedura   di      opposizione    alla
          registrazione  di  nuovi  marchi  da  parte dei titolari di
          diritti anteriori;
            c)   stabilire   le modalita'   e    le    condizioni  di
          conversione    del  marchio   internazionale   in   marchio
          nazionale,    ai    sensi    dell'art.    9-quinquies   del
          protocollo".
            -  La  legge   n. 102/1999 reca: "Ratifica ed  esecuzione
          del trattato sul  diritto dei  marchi e   del   regolamento
          di  esecuzione, fatti  a Ginevra il 27 ottobre 1994".
           Note all'art. 1:
            -    Si  riporta   il   testo dell'art.   8 del  R.D.  n.
          929/1942,      come   modificato   dal   presente   decreto
          legislativo:
            "Art.  8  (Art.  92  del regio decreto 13 settembre 1934,
          numero  1602).    -      Rimangono    ferme,      per    la
          registrazione    dei      marchi    presso l'Organizzazione
          mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra -  OMPI,
          le      disposizioni      vigenti    ai     sensi     delle
          convenzioni internazionali.
            I     marchi     internazionali     registrati     presso
          l'Organizzazione  mondiale  della  proprieta' intellettuale
          (OMPI)  di  Ginevra,  in   base   all'accordo   di   Madrid
          concernente  la registrazione internazionale  dei marchi ed
          al relativo protocollo   adottato a Madrid il  27    giugno
          1989,  recanti la   designazione  dell'Italia  quale  Paese
          in  cui  si  richiede   la protezione,   devono  rispondere
          ai    requisiti  previsti    per  i    marchi nazionali dal
          presente decreto.
            L'Ufficio italiano  brevetti e   marchi effettua  l'esame
          dei     marchi    internazionali    designanti    l'Italia,
          conformemente all'art. 29, comma 1, numeri 1) e 2)".
            -  Il testo  dell'art. 29,  comma 1,   numeri 1)    e  2)
          del R.D.  n.  929/1942 e' il seguente:
            "1.  L'esame    della  domanda,  della    quale sia stata
          riconosciuta  la  regolarita'  formale,   e'   rivolto   ad
          accertare:
            1)  se  puo'  trovare  applicazione    l'art. 2 di questo
          decreto, quando si tratta di marchi collettivi;
            2)   se la   parola, figura   o  segno    possono  essere
          registrati  come marchio a  norma degli  articoli 16  e 17,
          comma  1, lettera  a), 18, comma 1, lettere a), b), c),  d)
          , e) e 21".