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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1999, n. 230

Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/7/1999. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2018)
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Testo in vigore dal: 10-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costruzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 giugno 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sannita', di concerto con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia,  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica  e
con il Ministro per gli affari regionali; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
         Diritto alla salute dei detenuti e degli internati 
  1 - I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini
in  stato  di  liberta',  alla  erogazione   delle   prestazioni   di
prevenzione,  diagnosi,   cura   e   riabilitazione,   efficaci   ((,
tempestive)) ed appropriate, sulla base degli  obiettivi  generali  e
speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di  assistenza
individuati  nel  Piano  sanitario  nazionale,  nei  piani   sanitari
regionali e in quelli locali. 
  2. Il Servizio sanitario nazionale  assicura,  in  particolare,  ai
detenuti e agli internati: 
  a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai  cittadini
liberi; 
  b) azioni di protezione, di informazione e di  educazione  ai  fini
dello sviluppo della  responsabilita'  individuale  e  collettiva  in
materia di salute; 
  c) informazioni complete  sul  proprio  stato  di  salute  all'atto
dell'ingresso in carcere durante il periodo di detenzione e  all'atto
della dimissione in liberta', 
  d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio  psichico
e sociale. 
  e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternita' anche
attraverso  il  potenziamento  dei  servizi  di  informazione  e  dei
consultori, nonche' appropriate, efficaci ed  essenziali  prestazioni
di prevenzione,  diagnosi  precoce  e  cura  alle  donne  detenute  o
internate; 
  f) l'assistenza pediatrica e i servizi di  puericultura  idonei  ad
evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione  alla  equilibrata
crescita o allo sviluppo della personalita', in ragione dell'ambiente
di vita e di relazione sociale,  ai  figli  delle  donne  detenute  o
internate che durante la prima infanzia convivono con le madri  negli
istituti penitenziari. 
  3. Ogni Azienda unita' sanitaria locale, nel cui ambito e'  ubicato
un istituto  penitenziario,  adotta  un'apposita  Carta  dei  servizi
sanitari  per  i  detenuti   e   gli   internati.   Ai   fini   della
predisposizione della Carta dei servizi sanitari  le  Aziende  unita'
sanitarie  locali  e   l'amministrazione   penitenziaria   promuovono
consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e  con  gli
organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini. 
  4. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione  al  Servizio
saintario nazionale per tutte le forme di  assistenza,  ivi  compresa
quella medico-generica. 
  5. Sono iscritti al Servizio  sanitario  nazionale  gli  stranieri,
limitatamente al periodo in  cui  sono  detenuti  o  internati  negli
istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parita' di  trattamento  e
piena  uguaglianza  di  diritti  rispetto  ai  cittadini  liberi,   a
prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. 
  6.  I  detenuti  e  gli  internati  sono  esclusi  dal  sistema  di
compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate  dal
Servizio sanitario nazionale. 
    

          AVVERTENZA :
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e',  stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio,  restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.