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LEGGE 30 aprile 1999, n. 130

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

note: Entrata in vigore della legge: 29-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
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Testo in vigore dal: 29-5-1999
al: 21-2-2014
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.   La   presente   legge   si   applica   alle   operazioni    di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in  blocco
se si tratta  di  una  pluralita'  di  crediti,  quando  ricorrono  i
seguenti requisiti: 
    a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3; 
    b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti  siano
destinate  in  via  esclusiva,   dalla   societa'   cessionaria,   al
soddisfacimento dei diritti  incorporati  nei  titoli  emessi,  dalla
stessa o  da  altra  societa',  per  finanziare  l'acquisto  di  tali
crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. 
  2. Nella presente legge si intende per "testo  unico  bancario"  il
decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.   385,   e   successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
            - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  reca:
          "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".