stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 9 marzo 1999, n. 114

Regolamento di attuazione della direttiva 98/28/CE recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1999
nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  13-5-1999

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 98/28/CE della Commissione europea del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio;
Ritenuto necessario avvalersi, ai fini dell'attuazione della citata direttiva 98/28/CE, della procedura individuata all'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 15 gennaio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. In deroga alle disposizioni di cui al capitolo IV, punto 2, secondo capoverso, dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il trasporto via mare di zucchero greggio non destinato al consumo come alimento, né come ingrediente di alimenti, prima di essere stato sottoposto a un completo ed efficace processo di raffinazione, è consentito in vani di carico, contenitori o cisterne, non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti alimentari, che:
a) prima del carico dello zucchero greggio, siano stati accuratamente puliti per asportare i residui del carico precedente e altri sedimenti, ed ispezionati per verificare l'effettiva rimozione di tali residui;
b) non abbiano contenuto, quale carico immediatamente precedente a quello di zucchero greggio, un carico liquido.
2. Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni fissate dal presente regolamento:
a) l'operatore dell'industria alimentare, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, responsabile del trasporto via mare dello zucchero greggio, deve conservare la documentazione attestante la descrizione dell'ultimo carico trasportato prima di quello di zucchero greggio, nei vani di carico, contenitori o nelle cisterne a ciò utilizzati nonché il tipo e l'efficacia del processo di pulizia effettuato prima del trasporto dello zucchero greggio;
b) la documentazione di cui alla lettera a) deve accompagnare il carico durante tutte le fasi del trasporto alla raffineria, il cui responsabile deve conservarne copia. Detta documentazione deve riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile, in una o più lingue dell'Unione europea, la seguente dicitura: "Questo prodotto non può essere destinato al consumo umano prima della sua raffinazione".
3. L'operatore dell'industria alimentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sia quello responsabile del trasporto dello zucchero greggio che della sua raffinazione, fornisce, su richiesta dei competenti organi di controllo alimentare, la documentazione di cui al comma 2.
4. Lo zucchero greggio trasportato via mare in vani di carico, contenitori o cisterne non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti alimentari, prima di poter essere considerato adatto al consumo come alimento o ingrediente di alimenti, deve essere sottoposto ad un completo ed efficace processo di raffinazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1997.
- Il testo del comma 5 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è il seguente:
"5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possonoessere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il testo del punto 2 del capitolo IV dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), è il seguente:
"2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione ''esclusivamente per prodotti alimentarì'".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:
"1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata ''igiené': tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;".