stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 aprile 1999, n. 115

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2018)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-5-1999 al: 7-9-2018
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 novembre 1998 e del 25 gennaio 1999;

Data

comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Concorso ad allievo agente
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente di polizia è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è così formulato:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limite di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".